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07 ottobre
Le imposte per il trasferimento di immobili
Dettagli Importanti
1. Principio di Alternatività IVA / Imposta di Registro
Quando la vendita è soggetta ad IVA (come negli acquisti da impresa costruttrice entro 5 anni), si pagano l'IVA in misura proporzionale e l'Imposta di Registro, l'Ipotecaria e la Catastale in misura fissa (200€ ciascuna). Negli altri casi, la vendita è soggetta all'Imposta di Registro in misura proporzionale, mentre l'IVA non si applica.
2. Base Imponibile (Regola del "Prezzo-Valore")
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Acquisti NON soggetti a IVA (da privato o impresa in esenzione IVA): L'Imposta di Registro si calcola sul Valore Catastale dell'immobile, anche se il prezzo pattuito è superiore. Questo è il cosiddetto sistema del "Prezzo-Valore" (o "valore catastale").
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Acquisti soggetti a IVA: L'IVA si calcola sul Prezzo di Cessione (il prezzo effettivo di vendita).
Il Valore Catastale si calcola rivalutando la Rendita Catastale:
I moltiplicatori utilizzati per la determinazione della base imponibile sono:
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110 per la Prima Casa (cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11).
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120 per la Seconda Casa e le altre abitazioni (cat. A/1, A/8, A/9 e quelle che non beneficiano dell'agevolazione).
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140 per le categorie catastali del gruppo B.
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60 per le categorie catastali del gruppo A/10 e D.
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40,80 per le categorie catastali C/1 (negozi) ed E.
3. Agevolazioni "Prima Casa"
Per beneficiare dell'aliquota ridotta (2% per l'Imposta di Registro o 4% per l'IVA), l'immobile non deve essere di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e l'acquirente deve soddisfare specifici requisiti (es. risiedere nel Comune in cui si trova l'immobile o impegnarsi a stabilirvi la residenza entro 18 mesi).
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